LA CONDOTTA

         Associazione Fiorentina

       di Ricerca e Ricostruzione Storica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

STATUTO

 

 

Art. 1

E’ costituita la associazione denominata “La Condotta – Associazione Fiorentina di Ricerca e Ricostruzioni storiche”.

Art. 2

La associazione ha sede c/o C.A.I. in Firenze, via del Mezzetta, 37

Art. 3

Essa ha lo scopo di praticare e divulgare tutti gli aspetti della storia militare, della ricerca uniformologica e del modellismo militare.

I fini della associazione sono:

- favorire l’associazione di tutte le persone interessate al suo oggetto;

- facilitare i contatti e sviluppare i collegamenti con altre Associazioni similari e in genere con appassionati in Italia ed all’estero;

- diffondere l’interesse e lo studio per la storia, l’uniformologia e per il figurino storico, divulgando al contempo le tecniche di realizzazione e pittura;

- organizzare mostre, temporanee e permanenti, conferenze, dimostrazioni, ricostruzioni storiche, ricerche, pubblicazioni, produzioni di materiali e quant’altro sarà ritenuto opportuno per realizzare la più ampia diffusione, in particolare fra i giovani, dei fini sociali sopra elencati, e di favorire l’adesione dei singoli soci ad analoghe iniziative organizzate da terzi.

Art. 4

I soci si distinguono in soci fondatori e soci effettivi.

- Soci fondatori sono coloro che hanno costituito l’associazione, redigendo il presente Statuto;

- Soci effettivi sono coloro che presenteranno domanda di ammissione scritta che verrà sottoposta all’insindacabile giudizio del consiglio Direttivo che determinerà, altresì, il valore delle quote sociali.

Dette quote verranno versate da ciascun socio ogni 6 mesi.

Il mancato pagamento delle quote sociali per 1 anno determina la perdita della qualifica di socio.

Art. 5

Gli organi sociali sono:

- Il Consiglio Direttivo

- L’Assemblea dei soci.

Art. 6

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di tre membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di due anni.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere subentra il primo dei non eletti.

Le tre cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario sono elette dall’assemblea che esprime tre preferenze.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare delle quote sociali.

Art. 7

I soci sono convocati in assemblea del C.D. alla fine di ogni anno solare, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio contenente l’ordine del giorno ed inviata almeno 15 gg. Prima della adunanza.