STATUTO
Art. 1
E costituita la associazione denominata
La Condotta Associazione Fiorentina di Ricerca e
Ricostruzioni storiche.
Art. 2
La associazione ha sede c/o C.A.I. in Firenze, via del
Mezzetta, 37
Art. 3
Essa ha lo scopo di praticare e divulgare
tutti gli aspetti della storia militare, della ricerca
uniformologica e del modellismo militare.
I fini della associazione sono:
- favorire lassociazione di tutte le
persone interessate al suo oggetto;
- facilitare i contatti e sviluppare i
collegamenti con altre Associazioni similari e in genere con
appassionati in Italia ed allestero;
- diffondere linteresse e lo studio per
la storia, luniformologia e per il figurino storico,
divulgando al contempo le tecniche di realizzazione e pittura;
- organizzare mostre, temporanee e
permanenti, conferenze, dimostrazioni, ricostruzioni storiche,
ricerche, pubblicazioni, produzioni di materiali e
quantaltro sarà ritenuto opportuno per realizzare la più
ampia diffusione, in particolare fra i giovani, dei fini sociali
sopra elencati, e di favorire ladesione dei singoli soci ad
analoghe iniziative organizzate da terzi.
Art. 4
I soci si distinguono in soci fondatori e
soci effettivi.
- Soci fondatori sono coloro che hanno
costituito lassociazione, redigendo il presente Statuto;
- Soci effettivi sono coloro che
presenteranno domanda di ammissione scritta che verrà sottoposta
allinsindacabile giudizio del consiglio Direttivo che
determinerà, altresì, il valore delle quote sociali.
Dette quote verranno versate da ciascun socio
ogni 6 mesi.
Il mancato pagamento delle quote sociali per
1 anno determina la perdita della qualifica di socio.
Art. 5
Gli organi sociali sono:
- Il Consiglio Direttivo
- LAssemblea dei soci.
Art. 6
LAssociazione è amministrata da un
Consiglio Direttivo composto di tre membri eletti
dallAssemblea dei soci per la durata di due anni.
In caso di dimissioni o decesso di un
Consigliere subentra il primo dei non eletti.
Le tre cariche di Presidente, Vice
Presidente, Segretario sono elette dallassemblea che
esprime tre preferenze.
Nessun compenso è dovuto ai membri del
Consiglio.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che
il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui ne sia
fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno
una volta lanno per deliberare in ordine al consuntivo ed
al preventivo ed allammontare delle quote sociali.
Art. 7
I soci sono convocati in assemblea del C.D.
alla fine di ogni anno solare, mediante comunicazione scritta,
diretta a ciascun socio contenente lordine del giorno ed
inviata almeno 15 gg. Prima della adunanza.
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